Art. 462 c.p.c.
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Le parti che chiedono le prestazioni possono stare in giudizio personalmente, oppure con il ministero di un procuratore legale scelto in appositi albi, e possono valersi dell'assistenza di avvocati scelti negli stessi albi.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973 · versione 0 su Normattiva