Art. 464 c.p.c.Rinvio

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[1]Si osservano nel procedimento le disposizioni degli articoli 439, 440, 441 e 448 primo comma.

[2]Le associazioni sindacali possono intervenire nel giudizio a norma dell'articolo 443.

[3]Le parti possono chiedere che la decisione sia rimessa ad uno o piu' consulenti tecnici, a norma degli articoli 455 e seguenti.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art464 · fonte su Normattiva