Art. 464 c.p.c. — Rinvio
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[1]Si osservano nel procedimento le disposizioni degli articoli 439, 440, 441 e 448 primo comma.
[2]Le associazioni sindacali possono intervenire nel giudizio a norma dell'articolo 443.
[3]Le parti possono chiedere che la decisione sia rimessa ad uno o piu' consulenti tecnici, a norma degli articoli 455 e seguenti.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973 · versione 0 su Normattiva