Art. 465 c.p.c.Giudice d'appello

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[1]L'appello contro le sentenze pronunciate nelle controversie previste nell'articolo 459 si propone alla sezione della corte d'appello che funziona come magistratura del lavoro, composta nel modo indicato nell'articolo 450.

[2]Si applica la disposizione dell'articolo 453.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art465 · fonte su Normattiva