Art. 467 c.p.c.Denuncia all'associazione sindacale

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Le norme degli articoli 430, 431, 432 e 433 si applicano anche nelle controversie individuali in materie regolate da norme corporative o da accordi collettivi economici, quando l'obbligo del tentativo di conciliazione e' stabilito dalle norme o dall'accordo.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 10 giugno 1942 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art467 · fonte su Normattiva