Art. 467 c.p.c. — Denuncia all'associazione sindacale
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 10 giugno 1942. Leggi il testo vigente →
Le norme degli articoli 430, 431, 432 e 433 si applicano anche nelle controversie individuali in materie regolate da norme corporative o da accordi collettivi economici, quando l'obbligo del tentativo di conciliazione e' stabilito dalle norme o dall'accordo.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 10 giugno 1942 · versione 0 su Normattiva