Art. 470 c.p.c.Sospensione del procedimento

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Il procedimento deve essere sospeso a norma dell'articolo 444, quando pende un processo collettivo riguardante l'applicazione della norma corporativa o dell'accordo economico.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 10 giugno 1942 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art470 · fonte su Normattiva