Art. 473-bis.14 c.p.c. — Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza
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[1]((Il ricorso e' depositato al giudice competente insieme con i documenti in esso indicati.
[2]Il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso, designa il relatore, al quale puo' delegare la trattazione del procedimento, e fissa l'udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno trenta giorni prima dell'udienza. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto e' malato di mente o legalmente incapace.
[3]Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non devono intercorrere piu' di novanta giorni.
[4]Con lo stesso decreto il presidente informa il convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato e' obbligatoria e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, puo' presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Informa inoltre le parti della possibilita' di avvalersi della mediazione familiare.
[5]Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati al convenuto a cura dell'attore. Tra la notifica del ricorso e la data dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni liberi. Il decreto e' inoltre comunicato al pubblico ministero, a cura della cancelleria.
[6]Il termine di cui al terzo comma e' elevato a centoventi giorni e quello di cui al quinto comma e' elevato a novanta giorni nel caso in cui la notificazione debba essere effettuata all'estero.)) 171
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
171con decorrenza dal 30 giugno 2023
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Testo vigente dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023 · versione 174 su Normattiva