Art. 473-bis.46 c.p.c.Provvedimenti del giudice

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023. Leggi il testo vigente →

[1]((Quando all'esito dell'istruzione, anche sommaria, ravvisa la fondatezza delle allegazioni, il giudice adotta i provvedimenti piu' idonei a tutelare la vittima e il minore, tra cui quelli previsti dall'articolo 473-bis.70, e disciplina il diritto di visita individuando modalita' idonee a non compromettere la loro sicurezza.

[2]A tutela della vittima e del minore, il giudice puo' altresi' disporre, con provvedimento motivato, l'intervento dei servizi sociali e del servizio sanitario.

[3]Quando la vittima e' inserita in collocazione protetta, il giudice puo' incaricare i servizi sociali del territorio per l'elaborazione di progetti finalizzati al suo reinserimento sociale e lavorativo.)) 171

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo vigente dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023 · versione 174 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art473bis46 · fonte su Normattiva