Art. 476 c.p.c.Altre copie in forma esecutiva

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 29 maggio 1948. Leggi il testo vigente →

[1]Non puo' spedirsi senza giusto motivo piu' di una copia in forma esecutiva alla stessa parte.

[2]Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo dell'ufficio che l'ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l'atto fu formato.

[3]Sull'istanza si provvede con decreto.

[4]Il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene alle disposizioni del presente articolo e' condannato a una pena pecuniaria non superiore a lire mille, con decreto del capo dell'ufficio o del presidente del tribunale competente a norma del secondo comma.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 29 maggio 1948 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art476 · fonte su Normattiva