Art. 476 c.p.c. — Altre copie in forma esecutiva
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[1]Non puo' spedirsi senza giusto motivo piu' di una copia in forma esecutiva alla stessa parte.
[2]Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo dell'ufficio che l'ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l'atto fu formato.
[3]Sull'istanza si provvede con decreto.
[4]Il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene alle disposizioni del presente articolo e' condannato a una pena pecuniaria non superiore a lire mille, con decreto del capo dell'ufficio o del presidente del tribunale competente a norma del secondo comma.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 29 maggio 1948 · versione 0 su Normattiva