Art. 479 c.p.c. — Notificazione del titolo esecutivo e del precetto
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[1]Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto.
[2]La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti; ma, se esso e' costituito da una sentenza, la notificazione, entro l'anno dalla pubblicazione, puo' essere fatta a norma dell'articolo 170.
[3]Il precetto puo' essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purche' la notificazione sia fatta alla parte personalmente.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 11 settembre 2005 · versione 0 su Normattiva