Art. 481 c.p.c. — Cessazione dell'efficacia del precetto
[1]Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non e' iniziata l'esecuzione.
[2]Se contro il precetto e' proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'articolo 627.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva