Art. 483 c.p.c. — Cumulo dei mezzi di espropriazione
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Il creditore puo' valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione immobiliare, quando e' iniziata anche questa, e negli altri casi il pretore, con ordinanza non impugnabile, possono limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva