Art. 486 c.p.c. — Forma delle domande e delle istanze
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Le domande e le istanze che si propongono al giudice dell'esecuzione, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte oralmente quando avvengono all'udienza, e con ricorso da depositarsi in cancelleria negli altri casi.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 26 novembre 2024 · versione 0 su Normattiva