Art. 489 c.p.c. — Notificazioni e comunicazioni
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[1]Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell'atto di precetto; quelle ai creditori intervenuti, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nella domanda d'intervento.
[2]In mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio le notificazioni possono farsi presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 26 novembre 2024 · versione 0 su Normattiva