Art. 490 c.p.c.Pubblicita' degli avvisi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 2002. Leggi il testo vigente →

[1]Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo.

[2]In caso d'espropriazione immobiliare il medesimo avviso e' inserito nel Foglio degli annunzi legali della provincia in cui ha sede lo stesso ufficio giudiziario.

[3]Il giudice puo' anche disporre che l'avviso sia inserito una o piu' volte in determinati giornali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicita' commerciale.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 2002 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art490 · fonte su Normattiva