Art. 490 c.p.c. — Pubblicita' degli avvisi
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[1]Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo.
[2]In caso d'espropriazione immobiliare il medesimo avviso e' inserito nel Foglio degli annunzi legali della provincia in cui ha sede lo stesso ufficio giudiziario.
[3]Il giudice puo' anche disporre che l'avviso sia inserito una o piu' volte in determinati giornali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicita' commerciale.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 2002 · versione 0 su Normattiva