Art. 50-bis c.p.c. — Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale
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[1]((Il tribunale giudica in composizione collegiale:
- 1)nelle cause nelle quali e' obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto;
- 2)nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;
- 3)nelle cause devolute alle sezioni specializzate;
- 4)nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;
- 5)nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonche' nelle cause di responsabilita' da chiunque promosse contro gli organi ammmistrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori delle societa', delle mutue assicuratrici e societa' cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;
- 6)nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;
- 7)nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117.
[2]Il tribunale giudica altresi' in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.))88
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
88Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
Testo vigente dal 21 marzo 1998 al 4 luglio 1998 · versione 89 su Normattiva