Art. 502 c.p.c.
Termine per l'assegnazione o la vendita del pegno
[1]Salve le disposizioni speciali del codice civile, per l'espropriazione delle cose date in pegno ((e dei mobili soggetti ad ipoteca)) si seguono le norme del presente codice, ma l'assegnazione o la vendita puo' essere chiesta senza che sia stata preceduta da pignoramento.
[2]In tal caso il termine per la istanza di assegnazione o di vendita decorre dalla notificazione del precetto.
Testo vigente dal 10 giugno 1942, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva