Art. 507 c.p.c. — Forma dell'assegnazione
L'assegnazione si fa mediante ordinanza del giudice dell'esecuzione contenente l'indicazione dell'assegnatario, del creditore pignorante, di quelli intervenuti, del debitore, ed eventualmente del terzo proprietario, del bene assegnato e del prezzo di assegnazione.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva