Art. 508 c.p.c.
Assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario
[1]Nel caso di vendita o di assegnazione di un bene gravato da pegno o da ipoteca, l'aggiudicatario o assegnatario, con l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, puo' concordare col creditore pignoratizio o ipotecario l'assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore.
[2]In tal caso nel provvedimento di vendita o di assegnazione si deve menzionare l'assunzione del debito.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva