Art. 512 c.p.c. — Risoluzione delle controversie
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1951 al 11 settembre 2005. Leggi il testo vigente →
[1]((Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o piu' crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione provvede all'istruzione della causa, se e' competente; altrimenti rimette le parti davanti al giudice competente a norma dell'art. 17, fissando un termine perentorio per la riassunzione.
[2]Il giudice, se non sospende totalmente il procedimento, provvede alla distribuzione della parte della somma ricavata non controversa)).
Testo vigente dal 1 gennaio 1951 al 11 settembre 2005 · versione 10 su Normattiva