Art. 517 c.p.c.
Scelta delle cose da pignorare
[1]((Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di piu' facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della meta'.
[2]In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione)).
Testo vigente dal 1 marzo 2006, tuttora in vigore · versione 122 su Normattiva