Art. 522 c.p.c.
Compenso del custode
[1]Il custode non ha diritto a compenso se non l'ha chiesto e se non gli e' stato riconosciuto dall'ufficiale giudiziario all'atto della nomina.
[2]Nessun compenso puo' attribuirsi alle persone indicate nel primo comma dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva