Art. 526 c.p.c. — Facolta' dei creditori intervenuti
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((I creditori intervenuti a norma del secondo comma e del terzo comma dell'articolo precedente partecipano all'espropriazione dei mobili pignorati e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti)).
Testo vigente dal 1 gennaio 1951 al 11 settembre 2005 · versione 10 su Normattiva