Art. 527 c.p.c. — Diritto dei creditori intervenuti alla distribuzione
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[1]((Ai creditori intervenuti a norma dell'art. 525 secondo comma e terzo comma il creditore pignorante ha facolta' di indicare, alla udienza o con atto notificato e, in ogni caso, non oltre i cinque giorni successivi alla comunicazione fattagli dal cancelliere, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione.
[2]Se i creditori intervenuti non si giovano, senza giusto motivo, delle indicazioni loro fatte o non rispondono all'invito entro il termine di dieci giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione)).
Testo vigente dal 1 gennaio 1951 al 11 settembre 2005 · versione 10 su Normattiva