Art. 528 c.p.c. — Intervento tardivo
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[1]I creditori chirografari che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 525 secondo comma, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma, ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza.
[2]I creditori che hanno ((un diritto di prelazione)) sulle cose pignorate, anche se intervengono a norma del comma precedente, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione.
Testo vigente dal 10 giugno 1942 al 1 gennaio 1951 · versione 1 su Normattiva