Art. 501 c.p.c.
Termine dilatorio del pignoramento
L'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non puo' essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento, tranne che per le cose deteriorabili, delle quali puo' essere disposta l'assegnazione o la vendita immediata.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva