Art. 531 c.p.c. — Vendita di frutti pendenti o di speciali beni mobili
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998. Leggi il testo vigente →
[1]La vendita di frutti pendenti non puo' essere disposta se non per il tempo della loro maturazione, salvo diverse consuetudini locali.
[2]La vendita dei bachi da seta non puo' essere fatta prima che siano in bozzoli.
[3]Delle cose indicate nell'articolo 515 il pretore puo' differire la vendita per il periodo che ritiene necessario a soddisfare le esigenze dell'azienda agraria.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva