Art. 532 c.p.c.Vendita a mezzo di commissionario

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[1]Quando lo ritiene opportuno, il pretore puo' disporre che le cose pignorate siano affidate a un commissionario, affinche' proceda alla vendita.

[2]Nella stessa ordinanza il pretore, sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e puo' imporre al commissionario una cauzione.

[3]Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, la vendita non puo' essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1951 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art532 · fonte su Normattiva