Art. 532 c.p.c. — Vendita a mezzo di commissionario
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[1]Quando lo ritiene opportuno, il pretore puo' disporre che le cose pignorate siano affidate a un commissionario, affinche' proceda alla vendita.
[2]Nella stessa ordinanza il pretore, sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e puo' imporre al commissionario una cauzione.
[3]Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, la vendita non puo' essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1951 · versione 0 su Normattiva