Art. 533 c.p.c. — Obblighi del commissionario
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[1]Il commissionario non puo' vendere se non per contanti. Egli e' tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine stabilito dal pretore nella sua ordinanza.
[2]Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel termine di un mese dalla ordinanza di autorizzazione, il commissionario, salvo che il termine sia prorogato su istanza di tutti i creditori intervenuti, deve riconsegnare i beni, affinche' siano venduti all'incanto.
[3]Il compenso al commissionario e' stabilito dal pretore con decreto.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1951 · versione 0 su Normattiva