Art. 534-bis c.p.c. — Delega delle operazioni di vendita
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((Il pretore, con il provvedimento di cui all'articolo 530, puo', sentiti gli interessati, delegare a un notaio avente sede nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591 -bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione)).
Testo vigente dal 8 settembre 1998 al 11 settembre 2005 · versione 93 su Normattiva