Art. 534-ter c.p.c. — Ricorso al giudice dell'esecuzione
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[1]((Quando, nel corso delle operazioni di vendita con incanto, insorgono difficolta' il notaio delegato puo' rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto ed avverso gli atti del notaio con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.
[2]Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617)).
Testo vigente dal 8 settembre 1998 al 1 gennaio 2006 · versione 93 su Normattiva