Art. 536 c.p.c.
Trasporto e ricognizione delle cose da vendere
[1]Chi e' incaricato della vendita fa trasportare, quando occorre, le cose pignorate nel luogo stabilito per l'incanto, e puo' richiedere l'intervento della forza pubblica.
[2]In ogni caso, prima di addivenire agli incanti deve fare, in concorso col custode, la ricognizione degli oggetti da vendersi, confrontandoli con la descrizione contenuta nel processo verbale di pignoramento.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva