Art. 544 c.p.c.Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato

[1]Se il credito pignorato e' garantito da pegno, s'intima a chi detiene la cosa data in pegno di non eseguirne la riconsegna senza ordine di giudice.

[2]Se il credito pignorato e' garantito da ipoteca, l'atto di pignoramento deve essere annotato nei libri fondiari.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art544 · fonte su Normattiva