Art. 182
Intimazione al detentore del pegno
Il creditore pignorante deve fare l'intimazione di cui all'articolo 544 del codice con l'atto di pignoramento, se il pegno e' detenuto dal debitore, o con atto separato, notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice, se il pegno e' detenuto da altri.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva