Art. 557 c.p.c.Deposito dell'atto di pignoramento

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[1]L'ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento deve depositare immediatamente nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione l'atto di pignoramento e, appena possibile, la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore delle ipoteche.

[2]Il creditore pignorante deve depositare il titolo esecutivo e il precetto entro cinque giorni dal pignoramento e, nell'ipotesi di cui all'articolo 555 ultimo comma, la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore delle ipoteche.

[3]Il cancelliere al momento del deposito dell'atto di pignoramento forma il fascicolo dell'esecuzione.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 10 giugno 1942 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art557 · fonte su Normattiva