Art. 563 c.p.c. — Condizioni e tempo dell'intervento
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[1]Possono intervenire a norma dell'articolo 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito, anche se sottoposto a termine o a condizione.
[2]Per gli effetti di cui all'articolo seguente l'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 11 settembre 2005 · versione 0 su Normattiva