Art. 565 c.p.c. — Intervento tardivo
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I creditori chirografari che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 563 secondo comma, ma prima di quella prevista nell'articolo 596, concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza e a norma dell'articolo seguente.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 11 settembre 2005 · versione 0 su Normattiva