Art. 575 c.p.c.
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[1]Se il decreto di cui al primo comma dell'articolo precedente non e' pronunciato entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso previsto nell'articolo 570, il giudice dell'esecuzione ordina l'incanto.
[2]Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto il giudice puo' prorogare tale termine fino a quattro mesi.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 11 settembre 2005 · versione 0 su Normattiva