Art. 579 c.p.c.
Persone ammesse agli incanti
[1]Salvo quanto e' disposto nell'articolo seguente, ognuno, eccetto il debitore, e' ammesso a fare offerte all'incanto.
[2]Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.
[3]I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva