Art. 58 c.p.c.
Altre attivita' del cancelliere
Il cancelliere attende al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti, all'iscrizione delle cause a ruolo, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni e alle notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice, nonche' alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva