Art. 588 c.p.c. — Termine per l'istanza di assegnazione
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Se la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte, ogni creditore nel termine di dieci giorni puo' fare istanza di assegnazione a norma dell'articolo seguente.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 11 settembre 2005 · versione 0 su Normattiva