Art. 59 c.p.c. — Attivita' dell'ufficiale giudiziario
L'ufficiale giudiziario assiste il giudice in udienza, provvede all'esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva