Art. 590 c.p.c. — Provvedimento di assegnazione
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[1]Decorsi dieci giorni da quello dell'incanto andato deserto, il giudice dell'esecuzione dispone l'audizione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti.
[2]All'udienza il giudice, se vi sono domande di assegnazione, provvede su di esse, fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio.
[3]Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'articolo 586.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 11 settembre 2005 · versione 0 su Normattiva