Art. 592 c.p.c.
Nomina dell'amministratore giudiziario
[1]L'amministrazione giudiziaria dell'immobile e' disposta per un tempo non superiore a tre anni e affidata a uno o piu' creditori o a un istituto all'uopo autorizzato, oppure allo stesso debitore se tutti i creditori vi consentono.
[2]All'amministratore si applica il disposto degli articoli 65 e seguenti.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva