Art. 594 c.p.c.Assegnazione delle rendite

Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria, il giudice dell'esecuzione puo' disporre che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art594 · fonte su Normattiva