Art. 594 c.p.c. — Assegnazione delle rendite
Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria, il giudice dell'esecuzione puo' disporre che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva