Art. 178Procedimento di rendiconto

[1]Quando l'amministratore dell'immobile pignorato ha depositato il conto a norma dell'articolo 593 del codice, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, provvede all'approvazione del conto.

[2]Le disposizioni per l'assegnazione delle rendite riscosse a norma dell'articolo 594 del codice sono date dal giudice dell'esecuzione con ordinanza non impugnabile.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art178 · fonte su Normattiva