Art. 178 — Procedimento di rendiconto
[1]Quando l'amministratore dell'immobile pignorato ha depositato il conto a norma dell'articolo 593 del codice, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, provvede all'approvazione del conto.
[2]Le disposizioni per l'assegnazione delle rendite riscosse a norma dell'articolo 594 del codice sono date dal giudice dell'esecuzione con ordinanza non impugnabile.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva