Art. 598 c.p.c. — Approvazione del progetto
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Se il progetto e' approvato o si raggiunge l'accordo tra tutte le parti, se ne da' atto nel processo verbale e il giudice dell'esecuzione ordina il pagamento delle singole quote, altrimenti si applica la disposizione dell'articolo 512.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 11 settembre 2005 · versione 0 su Normattiva