Art. 601 c.p.c.
Divisione
[1]Se si deve procedere alla divisione, l'esecuzione e' sospesa finche' sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all'articolo 627.
[2]Avvenuta la divisione, la vendita o l'assegnazione dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme contenute nei capi precedenti.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva