Art. 602 c.p.c.
Modo dell'espropriazione
Quando oggetto dell'espropriazione e' un bene gravato da pegno o da ipoteca per un debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore e' stata revocata per frode, si applicano le disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva