Art. 611 c.p.c. — Spese dell'esecuzione
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[1]Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante.
[2]La liquidazione delle spese e' fatta dal pretore con decreto che costituisce titolo esecutivo.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva