Art. 618-bis c.p.c.
Procedimento
[1]Per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili.
[2]Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617 ((nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza)).
Testo vigente dal 1 marzo 2006, tuttora in vigore · versione 122 su Normattiva